mercoledì 24 settembre 2008

Buco nell'acqua

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No. Neppure nelle dimensioni e nei dettagli progettuali il nuovo stabilimento balneare, edificato grazie all’Amministrazione Biagi sul fosso delle Prigioni, è accettabile.
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Questo non secondo noi, pericolosi estremisti del Forum del Centrosinistra, ma secondo il Consiglio di Stato che ha disposto una bella cura dimagrante alle strutture dello stabilimento balneare.
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L’esito del contenzioso è interessante perché dimostra ancora una volta come, prescindendo per un istante dalla valutazione sulle scelte politiche dell’Amministrazione, persino da un punto di vista tecnico, l’Amministrazione comunale produca progetti che non garantiscono i cittadini.
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Questo naturalmente a svantaggio della collettività e dei comuni cittadini stessi, che devono ricorrere ai tribunali un giorno per la visuale del mare, il giorno dopo per la scomparsa di un parco pubblico e via discorrendo.
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Nel redigere il Piano Spiaggia, l’Amministrazione era a conoscenza del fatto che dietro ai nuovi stabilimenti sono presenti cittadini con i loro sacrosanti diritti?
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Pare impossibile che non lo fosse. Fatto sta che se il progetto di via del Tirreno non garantiva i diritti dei cittadini ivi residenti, è legittimo temere che anche i progetti degli altri DUE NUOVI stabilimenti balneari aggiunti da Biagi a discapito dell’arenile libero, possano contenere simili vizi.
Nel frattempo non dimentichiamo il dato fondamentale: la scomparsa di un bene collettivo come la spiaggia libera e l’asservimento dell’arenile agli interessi di alcuni fortunati cittadini.
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Non c’è infatti dettaglio progettuale che possa rendere più accettabile la perdita di migliaia di metri quadri di arenile sottratti alla collettività e trattati come una merce su cui guadagnare il più possibile.
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Ecco la vera colpa politica dell’Amministrazione Biagi: aver aggiunto ad un litorale già in difficoltà, altri TRE stabilimenti balneari che estingueranno definitivamente la spiaggia libera del nostro comune.
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In realtà potremmo ancora far qualcosa. Due stabilimenti balneari non esistono ancora e possono tranquillamente essere eliminati dal piano spiaggia. BASTA CHE I CITTADINI LO VOGLIANO.
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BerN
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4 commenti:

Anonimo ha detto...

Vedo che nel Consiglio Comunale del prossimo 26 settembre è prevista l’approvazione definitiva della Variante di Rimigliano, dal momento che il termine per le osservazioni sarebbe scaduto, secondo il Comune, il 16 agosto scorso.
Visto il clamoroso precedente dell’approvazione intempestiva del 21 maggio scorso che ha comportato la necessità di rinnovare l’adozione e la pubblicazione, mi sono andato a guardare la nuova pubblicazione uscita sul BURT, del 2 luglio scorso.
Bene, non ci crederete, ma mentre il termine previsto per il deposito degli atti (“quarantacinque giorni”) scadeva effettivamente il 16 agosto, lo stesso non accade per il deposito delle osservazioni.
Infatti secondo quanto pubblicato sul BURT, il termine per le osservazioni è di “quarantacinque” dalla pubblicazione. Non “quarantacinque giorni”, ma solo “quarantacinque”.
Direte: non è possibile! E invece si, guardatevi il BURT.
Non è stata indicata quindi l’unità di misura del tempo, riferita a questi misteriosi “quarantacinque”.

Che succede in questi casi ?, come si interpreta il termine ?
Molto semplice. La nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 1989, disciplina in modo chiarissimo come va inteso un termine legale, quando nella sua enunciazione, l’Amministrazione pubblica che l’ha indicato ha omesso (volutamente o per errore) l’indicazione dell’unità di misura temporale.

La sentenza prescrive che il termine non può essere mai interpretato per analogia, per prassi, o ricorrendo a deduzioni logiche, ma deve essere sempre interpretato a favore della controparte (in questo caso il cittadino) dell’Amministrazione che ha enunciato il termine in maniera equivoca o difettosa.
Nella sentenza si prende anche in considerazione l’obiezione che l’ interpretazione più favorevole al cittadino possa comportare un termine esageratamente lungo e incompatibile con la corretta pratica amministrativa. L’obiezione viene definita priva di pregio in quanto l’Amministrazione pubblica ha sempre la possibilità di porre rimedio ripetendo rapidamente la pubblicazione e indicando nuovamente, questa volta in modo corretto ed univoco, il termine.

Pertanto, attualmente, il termine di “quarantacinque” deve essere inteso come “quarantacinque mesi” dalla pubblicazione. Pertanto il termine per il deposito delle osservazioni, secondo quanto indicato nell’avviso del Comune di San Vincenzo, pubblicato sul BURT del 2 luglio 2008, scade il 2 aprile 2012.
Sembra una barzelletta, ma è davvero così.

Se il Comune vuole, può rimediare, rinnovando la pubblicazione sul BURT e indicando in modo univoco il termine di quarantacinque GIORNI per il deposito delle osservazioni.
Se invece dovesse procedere senza correggere l’errore, tutta la procedura sarebbe viziata e rimarrebbe esposta a possibili ricorsi dei cittadini per il suo annullamento, presso il TAR o molto più semplicemente presso il Presidente della Repubblica.

Avvocato Martini

Nicola Bertini ha detto...

La ringraziamo Avvocato soprattutto per la citazione della sentenza delle sezioni unite della cassazione che ci dà un prezioso argomento da spendere.
La pubblicazione sul burt l'avevamo letta anche noi e, rispondendo al commento di MB di ieri, è tutto vero, non c'è neppure l'ombra dello scherzo.

Nicola Bertini

Anonimo ha detto...

Guarda la Posta

Anonimo ha detto...

Numero del Provvedimento della sentenza??